Art. 5.
(Incentivi al reingresso dei lavoratori ultracinquantenni ad alta qualificazione).

      1. Le imprese, in caso di riduzione di personale dirigente di età superiore a

 

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cinquanta anni, attivano la procedura di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per agevolare la ricerca di nuova occupazione. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono le percentuali di ripartizione dei costi della procedura.
      2. In un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, alle imprese che hanno fino a 250 dipendenti e che assumono a tempo indeterminato dirigenti di età superiore a cinquanta anni privi di occupazione, spetta un credito d'imposta nella misura di 300 euro mensili per ventiquattro mesi.
      3. Per le imprese operanti nelle aree di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, il credito d'imposta previsto dal comma 2 del presente articolo è fissato nella misura di 400 euro mensili per ventiquattro mesi.
      4. Il credito d'imposta è concesso per ciascun dirigente assunto a tempo indeterminato nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 ad incremento del numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa. Il lavoratore non deve essere già stato impiegato precedentemente nell'impresa e deve essere disoccupato da almeno sei mesi.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.